Fusione tra enti religiosi

Fusione tra enti religiosi

Fusione tra enti religiosi: il nuovo Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale

Un importante chiarimento per gli enti non commerciali

Con il Principio di diritto n. 1/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul corretto trattamento tributario delle operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti, affrontando gli aspetti relativi a IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali e imposte sui redditi.

Pur riguardando una categoria specifica di enti, i principi espressi rappresentano un utile riferimento per comprendere il regime fiscale delle operazioni straordinarie che coinvolgono enti non commerciali.

IVA: l’operazione è fuori campo

Il documento chiarisce che il trasferimento di beni effettuato nell’ambito della fusione non costituisce una cessione rilevante ai fini IVA.

Di conseguenza, tali operazioni sono escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e trovano applicazione le regole proprie dell’imposta di registro.

Registro, ipotecaria e catastale: quando si applicano in misura fissa

Quando ricorrono determinate condizioni, ossia:

  • il trasferimento avviene a titolo gratuito;
  • l’operazione costituisce una riorganizzazione strutturale;
  • gli enti appartengono alla medesima struttura organizzativa prevista da legge, regolamento o statuto;

le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Imposte sui redditi: attenzione ai beni trasferiti

Il Principio distingue due diverse situazioni.

Nel caso di beni già appartenenti alla sfera commerciale dell’ente incorporato e trasferiti nella sfera commerciale dell’ente incorporante, opera il principio della neutralità fiscale, senza emersione di plusvalenze imponibili.

Diversamente, se beni appartenenti alla sfera istituzionale vengono destinati all’attività commerciale, il passaggio può costituire un evento fiscalmente rilevante, con tassazione dell’eventuale plusvalenza determinata sul valore normale del bene.

Il caso dei beni immobili strumentali

Una precisazione particolarmente importante riguarda gli immobili strumentali.

Quando il passaggio interessa immobili strumentali ammortizzabili, il loro ingresso nella sfera d’impresa avviene assumendo come riferimento il costo storico di acquisto, senza generare plusvalenze imponibili.

Per gli immobili non strumentali, invece, il trasferimento nella sfera commerciale può determinare la tassazione della plusvalenza, salvo il caso in cui il bene sia detenuto da oltre cinque anni, circostanza che esclude l’imponibilità secondo le regole del TUIR.

Il ruolo del notaio nelle operazioni straordinarie

Le operazioni di fusione e riorganizzazione tra enti richiedono una valutazione preventiva non solo degli aspetti civilistici, ma anche delle conseguenze fiscali.

L’assistenza del notaio consente di verificare la corretta impostazione dell’operazione, coordinando gli adempimenti giuridici con quelli tributari e riducendo il rischio di contestazioni.

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