Riforma azione di riduzione e beni donati: novità DDL Semplificazioni
Il Disegno di Legge “Semplificazioni”, approvato dalla Camera il 26 novembre 2025, introduce un intervento normativo di ampia portata sulla disciplina della tutela dei legittimari e sulla circolazione dei beni di provenienza donativa.
L’art. 44 del provvedimento riscrive in maniera significativa gli articoli del Codice Civile che regolano l’azione di riduzione, l’azione di restituzione e l’opponibilità ai terzi, con l’obiettivo dichiarato di:
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agevolare la circolazione giuridica degli immobili provenienti da donazione;
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facilitare l’accesso al credito, rendendo più semplice l’utilizzo dei beni donati come garanzia ipotecaria;
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ridurre i rischi legati alla provenienza donativa nei trasferimenti immobiliari.
La riforma incide non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili registrati e sui beni mobili non registrati, ampliando il raggio di applicazione della disciplina successoria e donativa.
1. Opponibilità della riduzione ai terzi: nuovo termine ridotto a tre anni
Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’art. 2652, n. 8 c.c.:
il termine entro cui il legittimario deve trascrivere la domanda di riduzione per renderla opponibile ai terzi viene drasticamente ridotto da dieci a tre anni dall’apertura della successione.
Dopo i tre anni:
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prevale la priorità della trascrizione dell’acquisto del terzo avente causa dall’erede o dal legatario;
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l’azione di riduzione non può pregiudicare i terzi se questi hanno trascritto prima della domanda di riduzione.
Questa scelta legislativa avvicina la disciplina degli immobili a quella già prevista per i beni mobili registrati (art. 2690 c.c.) e favorisce una maggiore certezza nella circolazione dei beni derivanti da successione.
2. La nuova disciplina della restituzione contro il donatario
L’art. 44 modifica profondamente anche l’art. 561 c.c., ridefinendo gli effetti dell’azione di riduzione contro il donatario.
Il punto chiave della riforma:
Il bene donato deve essere restituito gravato dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal donatario.
Conseguenza:
il valore dell’immobile restituito può risultare sensibilmente inferiore al valore originario.
Per tutelare il legittimario, la legge prevede:
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un obbligo di compensazione in denaro a carico del donatario,
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nei limiti necessari a integrare la quota di legittima (artt. 556 e 561 c.c.).
Si tratta di un obbligo risarcitorio ex lege, simile a quello già previsto per il terzo acquirente ex art. 563 c.c.
La disciplina si applica anche:
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ai beni mobili registrati,
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ai beni mobili non registrati, con la sola esclusione delle ipoteche che non possono gravare su tali beni.
3. Abolita l’azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario
È questa la modifica più attesa dal mercato immobiliare e dagli istituti di credito.
Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce che:
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la riduzione della donazione non pregiudica l’acquirente del bene (a titolo oneroso o gratuito),
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resta fermo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari,
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l’azione può colpire l’avente causa solo se la domanda di riduzione è stata trascritta prima dell’acquisto del terzo.
In sostanza:
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il bene donato non è più “a rischio restituzione”,
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l’acquirente è tutelato,
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viene meno la tradizionale garanzia reale che gravava sull’immobile donato.
Questo intervento è destinato a rimuovere il principale ostacolo alla commerciabilità degli immobili provenienti da donazione, superando criticità operative note nella prassi notarile e bancaria.
4. Insolvenza del donatario e conguaglio in denaro
Nel caso in cui il donatario risulti insolvente:
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il valore non recuperabile viene detrauto dall’asse ereditario, riducendo così la quota di tutti i legittimari;
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il sacrificio patrimoniale viene ripartito tra legittimario e donatari anteriori;
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se il donatario torna solvibile, legittimario e donatario anteriore possono agire contro di lui.
La riforma consente inoltre, in casi estremi, di ridurre anche una donazione anteriore che gravava sulla sola disponibile, pur di assicurare la soddisfazione della quota di riserva.
5. Disciplina transitoria: sei mesi per mantenere il regime precedente
Il legislatore prevede un complesso regime transitorio.
La nuova disciplina si applica:
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alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge,
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anche alle successioni precedenti, decorsi sei mesi, salvo che entro tale termine sia stata:
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notificata e trascritta una domanda di riduzione, oppure
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trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
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Di fatto, la riforma riduce da dieci anni a sei mesi il tempo disponibile per mantenere viva la tutela restitutoria per le successioni già aperte.
Conclusione
Con l’art. 44 del DDL Semplificazioni il legislatore completa un percorso iniziato nel 2005, riformando profondamente la disciplina dell’azione di riduzione e superando l’annoso problema della non commerciabilità degli immobili di provenienza donativa.
La nuova normativa:
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rafforza la tutela degli acquirenti;
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riduce gli oneri probatori e operativi nella prassi notarile;
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favorisce la concessione del credito;
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adegua il sistema successorio alle esigenze della società contemporanea.
La riforma incide sul cuore della disciplina della successione necessaria e ridefinisce l’equilibrio tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici, con ricadute operative significative per notai, professionisti e operatori del mercato immobiliare.
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