Detrazione spese ristrutturazione: chiarimenti sul trasferimento agli eredi
Detrazione spese ristrutturazione: chiarimenti sul trasferimento agli eredi
Principio di diritto n. 7/2025 – Agenzia delle Entrate
Introduzione
Con il Principio di diritto n. 7/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla
trasferibilità delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di
successione ereditaria. Il documento analizza in particolare la situazione in cui l’erede
non possiede la detenzione materiale e diretta dell’immobile al momento dell’apertura della successione.
La normativa di riferimento
L’articolo 16-bis del TUIR (d.P.R. n. 917/1986) riconosce una detrazione IRPEF, ordinariamente pari al
36% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio, elevata al 50% in specifici casi,
da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.
Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che:
«In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Il nodo interpretativo
La questione oggetto di chiarimento riguarda i casi in cui, al momento dell’apertura della successione,
l’immobile risulti locato o concesso in comodato a terzi. In tali circostanze,
l’erede non può beneficiare della quota di detrazione relativa all’anno del decesso,
poiché manca la condizione della detenzione materiale e diretta.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che tale requisito non deve necessariamente sussistere già nell’anno del decesso
per consentire il trasferimento del beneficio. Se, negli anni successivi, l’erede acquisisce la detenzione diretta
(ad esempio, alla cessazione del contratto di locazione o comodato), potrà usufruire delle rate residue di detrazione.
Le conseguenze pratiche
- L’erede non può fruire della detrazione per gli anni in cui non detiene direttamente l’immobile.
- Potrà beneficiare delle rate residue a partire dall’anno in cui ne ottiene la detenzione materiale e diretta, mantenendola per tutto il periodo d’imposta.
- Se più eredi si alternano nella detenzione, il diritto alla detrazione si ripartisce in base all’effettiva detenzione annuale.
Estensioni e bonus interessati
Le stesse regole si applicano anche ad altre agevolazioni fiscali:
- Bonus verde (36%) per la sistemazione di aree scoperte, coperture a verde e giardini pensili.
- Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici.
- Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici.
Conclusione
Il principio n. 7/2025 conferma un’interpretazione più flessibile e coerente con la finalità delle agevolazioni fiscali:
il diritto alla detrazione si trasmette all’erede, ma la sua effettiva fruizione resta subordinata alla
detenzione diretta e continuativa dell’immobile per l’intero anno d’imposta.
Una precisazione importante per notai, eredi e professionisti fiscali, chiamati a gestire correttamente le successioni che
riguardano immobili oggetto di interventi agevolati.
A cura dello Studio Notarile Stefano Paderni – www.notaiopaderni.com
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